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Questo avviso ha lo scopo di
focalizzare l'attenzione sui diritti e sugli
strumenti di tutela previsti dalla legge a
favore dei clienti.
L'avviso riguarda la trasparenza delle
operazioni e dei servizi offerti da FEDER.FIN
S.r.l prevista dal D.Lgs. n. 385/1993 (Testo
Unico Bancario) e dalle Istruzioni di Vigilanza
della Banca d'Italia.
SEZIONE I - DIRITTI
II Cliente ha diritto:
di avere a disposizione e di asportare copia
di questo Avviso;
di avere a disposizione e di asportare i
fogli informativi, datati e tempestivamente
aggiornati, contenenti una dettagliata informativa
sulla società, sulle caratteristiche
e sui rischi tipici dell'operazione o del
servizio, sulle condizioni economiche e
sulle principali clausole contrattuali;
qualora la società si avvalga di
tecniche di comunicazione a distanza, di
avere a disposizione mediante tali tecniche,
su supporto cartaceo o su altro supporto
durevole, copia di questo Avviso ed i fogli
informativi relativi all'operazione o al
servizio offerto;
di ottenere, a proprie spese, prima della
conclusione del contratto senza termini
e condizioni, una copia completa del relativo
testo, contenente anche un documento di
sintesi riepilogativo delle condizioni economiche
e contrattuali, per una ponderata valutazione
dello stesso e fermo restando che la consegna
di tale copia non impegna l'intermediario
(ed il cliente) alla stipula del contratto;
di ricevere un esemplare del contratto stipulato,
che include il documento di sintesi;
di ricevere mediante invio o consegna comunicazioni
periodiche sull'andamento dei rapporti,
alla scadenza del contratto di durata e
comunque una volta all'anno, mediante un
rendiconto ed un documento di sintesi delle
condizioni contrattuali;
di essere informato sulle variazioni sfavorevoli
delle condizioni contrattuali;
di recedere dal rapporto, in caso di variazioni
sfavorevoli dei tassi, prezzi ed altre condizioni,
entro un periodo non inferiore a 15 giorni
dal ricevimento della comunicazione scritta
ovvero dall'effettuazione delle altre forme
di comunicazione ammesse, senza penalità
e alle condizioni precedentemente praticate;
di ottenere a proprie spese, entro e non
oltre 90 giorni, copia della documentazione
relativa a singole operazioni compiute negli
ultimi dieci anni.
e, in particolare,
per i contratti di credito al consumo (
cfr. art. 121 D.Lgs. 1/9/1993 n. 385), il
Cliente, in qualità di consumatore,
ha diritto:
di adempiere in via anticipata o di recedere
dal contratto senza penalità, versando
il capitale residuo, gli interessi, gli
altri oneri maturati fino a quel momento
ed un compenso, se contrattualmente previsto,
comunque non superiore all'1 % del capitale
residuo;
di opporre al cessionario, nel caso di cessione
dei crediti derivanti dal contratto di credito
al consumo, tutte le eccezioni che poteva
far valere nei confronti del cedente, ivi
compresa la compensazione;
nel caso di inadempimento del fornitore
di beni e servizi, che abbia un accordo
di esclusiva con il finanziatore, di agire
contro questo ultimo o il terzo cessionario
dei relativi diritti di credito dopo aver
inutilmente effettuato la costituzione in
mora del fornitore.
SEZIONE II - NORME A TUTELA DEL CLIENTE
Sono a tutela del Cliente:
l'obbligo della forma scritta del contratto,
salvo i casi normativamente stabiliti, a
pena di nullità;
l'obbligo, in caso di offerta svolta in
luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze
della finanziaria e prima della conclusione
del contratto, di consegnare al cliente
copia di questo Avviso e dei fogli informativi
relativi all'operazione o servizio offerto;
l'obbligo di indicare nei contratti il tasso
di interesse ed ogni altro prezzo e condizione
praticati inclusi, per i contratti di credito,
gli eventuali maggiori oneri in caso di
mora;
l'approvazione specifica della clausola
contrattuale che consente di variare, in
senso sfavorevole al cliente, il tasso di
interesse ed ogni altro prezzo e condizione
praticati;
l'approvazione specifica delle eventuali
clausole contrattuali sulla capitalizzazione
degli interessi;
la nullità delle clausole contrattuali
di rinvio agli usi per la determinazione
dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo
e condizione praticati nonché delle
clausole che prevedono tassi, prezzi e condizioni
più sfavorevoli di quelli pubblicizzati
nei fogli informativi. Tali clausole sono
automaticamente sostituite applicando le
condizioni e i prezzi previsti dalla legge
*;
ed, in particolare, per
i contratti di credito al consumo, sono
a tutela del Cliente, in qualità
di consumatore:
l'indicazione, nell'ambito della pubblicità
e degli annunci pubblicitari, del tasso
annuo effettivo globale (TAEG) e del relativo
periodo di validità;
l'obbligo di indicare nei contratti: l'ammontare
e le modalità del finanziamento;
il numero, gli importi e le scadenze delle
singole rate; il TAEG; il dettaglio delle
condizioni analitiche secondo cui il TAEG
può essere eventualmente modificato;
l'importo e la causale degli oneri che sono
esclusi dal calcolo del TAEG; le eventuali
garanzia richieste; le eventuali coperture
assicurative richieste al consumatore e
non incluse nel calcolo del TAEG. In caso
di assenza o nullità di tali previsioni,
la legge prevede meccanismi di sostituzione
automatica;
l'obbligo di indicare, nei contratti aventi
ad oggetto l'acquisto di determinati beni
o servizi: i beni e servizi da acquistare;
il prezzo di acquisto in contanti; il prezzo
stabilito dal contratto e l'ammontare dell'eventuale
acconto; le condizioni per il trasferimento
del diritto dì proprietà,
qualora il passaggio della proprietà
non sia immediato;
'applicazione delle disposizioni previste
dall'art. 1525 codice civile nel caso di
inadempimento del compratore ai contratti
di credito al consumo, a fronte dei quali
sia stato concesso un diritto reale di garanzia
sul bene acquistato con il denaro ricevuto
in prestito.
*In particolare,
la sostituzione automatica prevede per gli
interessi, il tasso nominale minimo e quello
massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali,
rispettivamente per le operazioni attive
e quelle passive, mentre per gli altri prezzi
e condizioni, quelli pubblicizzati nel corso
della durata del rapporto per le corrispondenti
categorie di operazioni e servizi (in mancanza
di pubblicità nulla è dovuto.)
SEZIONE III - PROCEDURE DI RECLAMO E DI
COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
Questa società aderisce all'indicazione
degli Organi di Vigilanza, in ordine alla
costituzione dell'Ufficio Reclami della
clientela, che prevede una procedura di
risoluzione delle controversie alternativa
rispetto al ricorso al giudice.
La procedura è gratuita per il cliente,
salve le spese relative alla corrispondenza
inviata all'Ufficio Reclami.
Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio
Reclami di FEDER.FIN S.r.l
Il reclamo potrà essere presentato
da parte del Cliente entro un anno da quando
il fatto contestato si è verificato.
Il reclamo va presentato con lettera raccomandata
A/R da indirizzarsi alla FEDER.FIN
S.r.l 10138 Torino (TO) - 19, c. Francia
tel: 011 4337249, 800 908087 - fax: 011
5690544
L'Ufficio Reclami comunica al Cliente il
provvedimento di accoglimento ovvero di
rigetto del reclamo presentato dal Cliente,
con idonea motivazione, entro il termine
di 60 giorni dalla data di ricevimento del
reclamo stesso.
Se l'Ufficio Reclami dà ragione al
cliente, FEDER.FIN S.r.l. deve comunicare
i tempi tecnici entro i quali si impegna
a provvedere.
In caso di rigetto ovvero qualora il Cliente
sia rimasto insoddisfatto dal provvedimento
di accoglimento adottato dall'Ufficio Reclami,
il Cliente, entro un anno dalla comunicazione
del provvedimento, potrà impugnarlo
con istanza in carta libera (senza formalità
alcuna) da inviarsi a mezzo lettera raccomandata
all'Ufficio Reclami, presso la sede legale
di FEDER.FIN S.r.l - 10138 Torino (TO) -
19, c. Francia, tel: 011 4337249, 800 908087
- fax: 011 5690544
L'ufficio Centrale Reclami è un organo
collegiale composto da tre membri e la decisione
verrà adottata entro sessanta giorni
dal ricevimento dell'istanza di impugnazione.
Il ricorso all'Ufficio
Reclami Periferico o all'Ufficio Centrale
Reclami non priva il Cliente del diritto
di investire della controversia, in qualunque
momento, l'Autorità Giudiziaria ordinaria.
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